Fisco & Consulenza
Convenzione Assistenza Sanitaria Associazione Cesare Pozzo
Si riportano di seguito le condizione della convenzione stipulata tra Siae e la Società di Mutua Assistenza Cesare Pozzo.
Prot. 935_Cesare Pozzo_Mandatari SIAE.pdf (484718)
L'Irap e i Mandatari Siae
Con le seguenti considerazioni, si intende fornire un contributo per chiarire i presupposti impositivi del tributo IRAP relativamente alla nostra categoria, nonché indicazioni tecniche da potersi seguire qualora se ne condividano i contenuti. Tali interpretazioni sono peraltro già state avallaei da taluni uffici della AE sul territorio nazionale, per quanto solo “macchia di leopardo”, in conseguenza della disomogeneità dei comportamenti posti in essere da ciascun Mandatario.
Si precisa che quanto riportato non cpstituisce delle "linee guida" ufficiali sulla materia "irap", ma è, come detto, uno spunto di riflessione da concordare ed eventualmente rendere omogeneo e comune a tutta la categoria dei mandatari Siae.
Esaminando attentamente la nostra posizione lavorativa, il nostro ruolo professionale, e le tipologia del nostro lavoro, potrebbe ritenersi fondata la mancanza dei requisiti oggettivi di imponibilità con riferimento al principio di "autonoma organizzazione", resi ormai imprescindibili dagli orientamenti della giurisprudenza di Cassazione (in ultimo, cfr. Sezioni Unite n. 9451 del 10/05/2016, ben illustrato dal seguente articolo de IL SOLE 24 ORE del 11/05/2016: Niente IRAP con un solo dipendente - https://www.google.it/amp/amp.ilsole24ore.com/pagina/ADuoHSF ).
La stessa Amministrazione Finanziaria era già intervenuta più volte sull’argomento, mediante istruzioni fornite nel tempo ai propri uffici verificatori, riunite nella circolare menzionata di seguito che ne autentica e cristallizza ogni contenuto.
Per quanto sopra si espongono, elencate riassuntivamente, le argomentazioni a supporto di quanto in trattazione.
1) L’attività di lavoro autonomo resa dal Mandatario Territoriale della SIAE, ente pubblico economico con caratteristiche di mutualità, viene svolta in maniera esclusiva (anche in virtù della convenzione in essere con il Ministero delle Finanze), pertanto egli opera entro una struttura organizzativa riconducibile ad “altrui interesse”, principio ineluttabile che ne sottende ogni altro, come può evincersi dal contratto di mandato e dalle comunicazioni pubbliche (p. es. sito internet) diffuse dall’Ente in merito alla descrizione della propria rete territoriale.
2) Le caratteristiche dell'attività professionale la configurano come prestazione parasubordinata, nei confronti di una Pubblica Amministrazione, ai sensi dell’art. 409, C.P.C. (come p. es. il medico operante in solo regime di convenzione con il SSN, c.d. “medico di base”).
3) Dal precedente pt. 2) deriva l’obbligo di rispettare determinati standard qualitativi, tanto nell’erogazione dei servizi forniti all’utenza dell'Ente, quanto nello svolgimento dei servizi in convenzione con altre amministrazioni dello Stato, nonché per la conseguente attività di presidio territoriale (sia di natura istituzionale che in convenzione con altri enti), tale per cui ogni apporto, di beni e collaborazioni, non possa mai eccederne il minimo indispensabile richiesto, non configurandosi pertanto come quid pluris e non potendo mai prescindere dall'apporto fornito dal Mandatario (ex lege e contrattualmente in quanto figura mai fungibile da parte di soggetti terzi) ovvero ancora prevaricarlo, anche in considerazione del rispettivo risultato economico quale funzione del territorio amministrato, non già degli strumenti o dell’apporto d’impiego altrui conseguentemente utilizzati.
4) Ogni aspetto richiamato è desumibile dalle istruzioni copiosamente fornite dall'Agenzia delle Entrate ai rispettivi uffici verificatori, mediante Circolare n. 45/E del 13/06/2008, che esclude il requisito di “autonoma organizzazione” de quelle fattispecie riconducibili ad “altrui responsabilità ed interesse” (paragrafi 5.2 e, soprattutto, 5.3, 5.4).
5) Qualora si ritenga di dover recuperare importi già versati, non dovuti in mancanza del presupposto di “autonoma organizzazione”, è possibile agire mediante presentazione, entro i termini previsti e relativamente ai periodi pregressi consentiti, specifiche dichiarazioni integrative c.d. “a favore”, rendendo in tal modo più agevoli le operazioni di accertamento della compensazione delle eccedenze che, in virtù dell’ inversione dell’onere della prova dal dichiarante agli uffici verificatori (al contrario di quanto avviene per le richieste di rimborso, che necessitano di specifico accertamento sostanziale), verrebbero soddisfatte da formali controlli automatici eseguiti sulla corretta attribuzione dei codici tributo entro i rispettivi quadri, seguendo all’uopo le indicazioni tecniche fornite Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 79/E del 29/07/2011.
Tali considerazioni potrebbero certamente essere utili a fornire spunti di valutazione e discussione per venire a capo di un'imposta, i cui effetti coinvolgono un numero sempre crescente di Mandatari